Riforma CUN 2026: cosa cambia per il Consiglio Universitario Nazionale
Il CUN – Consiglio Universitario Nazionale – è l’organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario italiano e svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR).
Esprime pareri, formula proposte, approva mozioni e raccomandazioni e svolge attività di studio sulle questioni che riguardano università, didattica, ricerca e personale accademico.
Non è quindi un organismo che amministra direttamente gli atenei né un’autorità che decide autonomamente, per esempio, come debba svolgersi un test di ammissione.
Il suo ruolo consiste soprattutto nel rappresentare le diverse componenti del sistema universitario e contribuire, attraverso pareri e proposte, alla definizione delle politiche che lo riguardano.
Proprio composizione, rappresentanza e competenze del Consiglio sono al centro della nuova riforma del CUN.
Il 30 settembre 2026 il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge n. 1890 sul Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale.
I voti favorevoli sono stati 78, i contrari 51 e un senatore si è astenuto. Il testo è stato quindi trasmesso alla Camera, dove dal 1° ottobre prosegue l’iter come disegno di legge C. 3123.
La riforma, quindi, non è ancora una legge definitivamente approvata.
Le novità descritte di seguito sono quelle contenute nel testo licenziato dal Senato e potranno diventare definitive soltanto dopo il completamento dell’iter parlamentare.
Cos’è il CUN
Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è disciplinato principalmente dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18, che lo definisce come organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.
Il CUN rappresenta al proprio interno diverse componenti dell’università italiana: professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, oltre ad alcune rappresentanze designate da altri organismi universitari.
Il Consiglio opera presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ma non coincide con il Ministero e non esercita direttamente il potere normativo.
La sua funzione può essere compresa immaginandolo come uno dei luoghi nei quali il sistema universitario porta competenze, esigenze e valutazioni tecniche all’interno dei processi che precedono o accompagnano determinate decisioni ministeriali.
Cosa fa il Consiglio Universitario Nazionale
L’attività del CUN riguarda numerosi aspetti della vita delle università. Il Consiglio Universitario Nazionale può:
- esprimere pareri;
- formulare proposte;
- approvare mozioni;
- formulare raccomandazioni;
- svolgere studi e analisi;
- pronunciarsi sulle materie che il Ministro sottopone alla sua valutazione.
Le sue attribuzioni consultive riguardano, tra le altre, la programmazione universitaria, il sistema di finanziamento degli atenei, gli ordinamenti degli studi, i regolamenti didattici, la classificazione delle discipline e diverse questioni relative alle carriere accademiche.
Programmazione, finanziamento e ordinamenti universitari
Alcune delle attività del CUN possono sembrare lontane dalla vita quotidiana di uno studente, ma riguardano in realtà il funzionamento complessivo dell’università.
Il Consiglio Universitario Nazionale interviene, con le modalità previste dalla normativa, su questioni relative a:
- obiettivi della programmazione universitaria;
- finanziamento delle università;
- ordinamenti dei corsi di studio;
- regolamenti didattici degli atenei;
- organizzazione delle aree e dei settori disciplinari;
- criteri e questioni relative alla carriera di professori e ricercatori;
- riconoscimento e corrispondenza di determinate qualificazioni accademiche.
Il CUN esamina inoltre proposte di istituzione di nuovi corsi, riordini di scuole di specializzazione e modifiche dei regolamenti didattici degli atenei.
Il suo intervento è quindi generalmente consultivo: il parere del Consiglio contribuisce al procedimento, ma non coincide automaticamente con la decisione finale del Ministero.
Chi compone oggi il CUN
Secondo la normativa attualmente vigente, il Consiglio Universitario Nazionale è composto da 58 membri.
La componente numericamente più importante è costituita da professori e ricercatori. Le attuali 14 aree disciplinari eleggono ciascuna:
- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore.
Si arriva così a 42 rappresentanti.
A questi si aggiungono:
- 8 studenti;
- 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- 3 componenti designati dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, CRUI;
- 1 componente designato dal Coordinamento delle Conferenze dei presidi;
- 1 componente designato dal CODAU, organismo che rappresenta i dirigenti delle amministrazioni universitarie.
È proprio questa struttura che il disegno di legge approvato dal Senato intende modificare.
Perché si vuole riformare il CUN
Il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 30 aprile 2026 e punta, secondo le finalità dichiarate durante l’iter parlamentare, a rendere il Consiglio più funzionale, razionalizzarne la composizione e rafforzarne il ruolo consultivo e rappresentativo.
La riforma interviene quindi su due piani principali:
- composizione, modificando numero e modalità di rappresentanza dei componenti;
- funzioni, rendendo più esplicite e ampie alcune materie sulle quali il CUN è chiamato a esprimere il proprio parere.
La riduzione del numero complessivo dei consiglieri è quindi soltanto uno degli aspetti della revisione.
Cosa prevede la riforma del CUN approvata dal Senato
Il testo approvato il 30 settembre modifica la legge n. 18 del 2006 e ridisegna in maniera significativa la composizione del Consiglio.
Da 58 a 38 componenti
La modifica più immediata riguarda il numero dei membri. Il CUN passerebbe dagli attuali 58 componenti a 38 componenti.
La proposta originariamente presentata dal Governo prevedeva 34 membri; durante l’esame parlamentare la composizione è stata portata a 38, introducendo modifiche soprattutto per garantire una rappresentanza più articolata di ricercatori e componente studentesca.
Come cambia la rappresentanza di professori e ricercatori
Professori e ricercatori passerebbero dagli attuali 42 rappresentanti a 28, mantenendo come riferimento le 14 aree disciplinari.
Per ogni area verrebbero eletti due rappresentanti:
- un professore ordinario;
- un secondo componente scelto tra professori associati e diverse figure di ricercatore previste dalla normativa.
Nel corso dell’esame in Commissione sono stati inseriti espressamente anche i ricercatori universitari a tempo indeterminato.
La riforma mantiene quindi la rappresentanza di tutte le 14 aree, ma riduce da tre a due il numero dei componenti eletti per ciascuna di esse.
Più spazio a studenti, dottorandi e specializzandi
Un’altra modifica significativa riguarda chi sta svolgendo un percorso di formazione universitaria.
Il testo prevede:
- 5 rappresentanti degli studenti;
- 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- 1 rappresentante degli specializzandi.
I cinque studenti verrebbero eletti su base nazionale assicurando almeno un rappresentante per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud e uno per le Isole.
Numericamente si passerebbe quindi dagli attuali otto studenti a sette rappresentanti complessivi tra studenti, dottorandi e specializzandi.
La riduzione dell’intero Consiglio, però, ne aumenta il peso percentuale: durante il dibattito al Senato è stato indicato il passaggio da circa il 13,7% al 18,4% dei componenti.
La novità più evidente è soprattutto l’ingresso di due rappresentanze autonome che oggi non esistono: dottorandi e specializzandi.
Come cambia l’elezione della componente studentesca
Cambierebbe anche il sistema elettorale. Oggi gli otto rappresentanti degli studenti nel CUN vengono eletti dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, CNSU, tra i propri componenti.
Con il nuovo sistema, invece, i cinque rappresentanti degli studenti sarebbero eletti direttamente su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del CNSU.
Nello stesso momento verrebbero eletti, sempre su base nazionale:
- il rappresentante dei dottorandi;
- il rappresentante degli specializzandi.
La riforma separerebbe quindi la rappresentanza nel CUN dalla necessità di essere già componente del CNSU.
Meno componenti designati dagli altri organismi universitari
La riduzione a 38 membri deriva anche dall’eliminazione dal Consiglio Universitario Nazionale di alcune componenti oggi nominate da altri organismi. Attualmente siedono nel CUN con diritto di voto rappresentanti designati da:
- CRUI;
- Conferenza dei presidi;
- CODAU.
Il testo approvato dal Senato elimina queste componenti dalla composizione con diritto di voto. I rappresentanti di tali organismi potranno comunque partecipare alle sedute del CUN, ma senza diritto di voto.
Il nuovo modello rafforza quindi il carattere elettivo della composizione del Consiglio.
Come cambiano le funzioni del CUN
La riforma non interviene soltanto sui componenti.
Il disegno di legge qualifica espressamente il CUN anche come organo consultivo del Ministro dell’Università e della Ricerca e amplia alcune delle materie sulle quali il parere del Consiglio è previsto.
Tra gli ambiti indicati dal testo approvato dal Senato figurano:
- programmazione universitaria;
- Fondo per il finanziamento ordinario delle università, FFO;
- ordinamento degli studi universitari;
- criteri per l’accesso ai ruoli di professore;
- ulteriori materie sottoposte al CUN dal Ministro.
Il significato della riforma è quindi duplice.
Da una parte viene ridotto il numero dei componenti; dall’altra si cerca di rendere più definito il ruolo del CUN nei processi consultivi che precedono alcune scelte di politica universitaria.
CUN attuale e CUN previsto dalla riforma
Le differenze principali possono essere riassunte così:
| Aspetto | CUN attuale | Testo approvato dal Senato |
|---|---|---|
| Componenti complessivi | 58 | 38 |
| Professori e ricercatori | 42 | 28 |
| Aree disciplinari | 14 | 14 |
| Rappresentanti per area | 3 | 2 |
| Personale tecnico-amministrativo | 3 | 3 |
| Studenti | 8 | 5 |
| Dottorandi | Nessun rappresentante autonomo | 1 |
| Specializzandi | Nessun rappresentante autonomo | 1 |
| Elezione degli studenti | Dal CNSU tra i propri componenti | Diretta su base nazionale |
| CRUI, presidi e CODAU con diritto di voto | Sì | No |
| Ruolo consultivo | Già previsto | Rafforzato ed esplicitato |
| Stato della disciplina | Legge vigente | Ddl ancora in Parlamento |
La tabella evidenzia perché parlare semplicemente di “riduzione del CUN” sarebbe incompleto: cambia anche chi viene rappresentato e attraverso quali modalità.
CUN, CNSU, ANVUR e CRUI: quali sono le differenze
Le sigle che riguardano il sistema universitario possono facilmente essere confuse.
Il CUN – Consiglio Universitario Nazionale – rappresenta diverse componenti dell’università e svolge principalmente funzioni consultive e propositive.
Il CNSU, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, rappresenta invece specificamente gli studenti universitari a livello nazionale.
L’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, svolge funzioni legate alla valutazione della qualità delle università, della ricerca e delle attività connesse.
La CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, riunisce invece i rettori degli atenei italiani.
Sono quindi organismi che operano nello stesso sistema, ma con composizione e funzioni differenti.
La riforma del CUN non sostituisce questi organismi: modifica il modo in cui il Consiglio Universitario Nazionale è composto e interagisce con il sistema universitario.
Il CUN decide le regole di accesso all’università?
No. Ed è proprio questo uno dei punti da chiarire per evitare di sovrapporre la riforma del CUN ad altre riforme universitarie.
Il Consiglio Universitario Nazionale può essere chiamato a esprimere pareri su provvedimenti che riguardano corsi di studio, ordinamenti e organizzazione universitaria, ma non stabilisce autonomamente le regole di accesso ai corsi di laurea.
Un esempio recente riguarda Medicina.
La riforma dell’accesso a Medicina nasce dalla legge n. 26 del 2025 e dai successivi provvedimenti attuativi: è questo quadro normativo ad avere introdotto il semestre aperto e il nuovo modello di selezione.
Il CUN ha partecipato al percorso istituzionale attraverso la propria attività consultiva, ma non ha introdotto il semestre filtro e non prepara gli esami nazionali.
Chi vuole conoscere nel dettaglio la nuova modalità di selezione può approfondire separatamente come funziona la riforma dell’accesso a Medicina e, per l’anno successivo, le novità degli argomenti del semestre filtro 2026.
In questo modo i due temi restano correttamente distinti:
- la riforma del CUN riguarda rappresentanza e funzioni di un organo del sistema universitario;
- la riforma di Medicina riguarda invece le modalità di accesso e prosecuzione nei relativi corsi di laurea.
A che punto è la riforma del CUN
Al 10 ottobre 2026, la riforma non è ancora definitivamente approvata. Il percorso finora è questo:
- 30 aprile 2026: presentazione al Senato del ddl n. 1890;
- giugno-luglio 2026: esame nella Commissione Cultura;
- 29 settembre 2026: avvio della discussione in Assemblea;
- 30 settembre 2026: approvazione del Senato con modificazioni;
- 1° ottobre 2026: trasmissione alla Camera come ddl C. 3123.
Il passaggio del Senato rappresenta quindi soltanto la prima lettura parlamentare.
Per diventare legge, il testo deve essere approvato anche dalla Camera nello stesso contenuto. Se la Camera introducesse modifiche, sarebbe necessario un nuovo passaggio al Senato.
Per questo, fino alla conclusione dell’iter, continuano ad applicarsi le regole attualmente vigenti sulla composizione e sul funzionamento del CUN.
Cosa potrebbe cambiare per università, docenti e studenti
La riforma del CUN non modifica direttamente lezioni, esami, tasse universitarie o modalità di accesso ai corsi di laurea.
Il suo effetto riguarda un livello diverso: come il sistema universitario viene rappresentato nei confronti del Ministero e come vengono formulate valutazioni e proposte su alcune delle principali politiche universitarie.
Per professori e ricercatori cambierebbe la struttura della rappresentanza disciplinare.
Per gli studenti cambierebbe il sistema di elezione e aumenterebbe il peso percentuale della componente legata alla formazione universitaria. Dottorandi e specializzandi avrebbero per la prima volta propri rappresentanti.
Per il sistema nel suo complesso, il CUN diventerebbe numericamente più piccolo, mentre verrebbero rese più esplicite alcune delle sue competenze consultive.
Il senso della riforma del CUN non è quindi quello di creare un nuovo organismo, ma di modificare quello esistente cercando di conciliare due esigenze: rendere più snella la composizione e mantenere una rappresentanza articolata delle diverse componenti dell’università italiana.
Se il disegno di legge completerà il percorso parlamentare, sarà questo nuovo equilibrio tra rappresentatività e funzione consultiva a definire il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) dei prossimi anni.
